La verificazione periodica si effettua su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale, con lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o i bolli CEE/CE o la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare "M" e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
L'utente metrico è il «titolare dello strumento», ovvero la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura utilizzando tali strumenti nelle transazioni commerciali (bilance a funzionamento manuale o automatico, distributori di carburanti, misuratori di gas, acqua, energia elettrica e calore, ecc.).
Adempimenti per gli utenti metrici
I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del DM 21 aprile 2017 n.93;
- mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Tutti gli strumenti di misura per poter essere legittimamente utilizzati nell’ambito di transazioni commerciali devono essere:
- muniti di un’apposita omologazione di modello
- sottoposti a controlli/accertamenti tecnici periodici, volti ad assicurarne il buon funzionamento, secondo le scadenze e con le procedure indicate dal D.M. 93/2017. (Ad esempio: una bilancia “a funzionamento non automatico” - c.d. perché la pesata è eseguita da un operatore - quando utilizzata nell’ambito di una transazione commerciale, deve essere di modello omologato e superare i controlli periodici di legge, in questo caso con una frequenza di tre anni. Per approfondimento si veda il D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e succ. m. e i.)
Comunicazione primo utilizzo
Per poter fare la comunicazione di primo utilizzo di strumenti nuovi viene generalmente consegnato dal rivenditore/installatore un apposito modello allegato a questa pagina predisposto per l'inoltro alla Camera di Commercio. Questo invio consente alla Camera di Commercio di gestire correttamente le iscrizioni dei Titolari metrici (la persona fisica o giuridica proprietaria dello strumento di misura o che ad altro titolo ha la responsabilità dell'attività di misura) nell’apposito registro informatico della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e le attività di controllo sugli strumenti di misura in uso.
Inoltre in caso di variazioni relative all'attività, come ad esempio subentro, trasferimento di sede, apertura chiusura, consistenza e variazione degli strumenti metrici utilizzati, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio metrico della Camera di Commercio utilizzando il modello allegato alla pagina.
Nome | Documento |
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Modulo comunicazione inizio/fine utilizzo di strumenti metrici |
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