Violazioni e sanzioni su strumenti metrici

Di seguito sono elencate le principali violazioni e le relative sanzioni riferite sia a strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) si a strumenti di misura (MID) per carburanti.

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

  1. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti diversi da quelli stabiliti dalla legge (senza marcatura CE e marcatura metrologica supplementare)
    Art.692 del codice penale depenalizzato modificato dal D.Lgs. 507/99
    la sanzione va da euro 103 a euro 619
  2. Commercializzazione e messa in servizio di strumenti utilizzati per funzioni di misura legale privi di idonea marcatura senza marcatura CE e marcatura metrologica supplementare
    Art. 13 comma 1 D.Lgs. 517/92 modificato dal D.Lgs. 83/2016
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  3. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti privi di valido contrassegno di verificazione periodica
    Art.4 comma 8) D.M. 93/2017 e Art. 13 comma 2 D.Lgs. 517/92 modificato dal D.Lgs. 83/2016
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  4. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti per i quali viene accertata la mancanza dell’integrità del contrassegno di verifica periodica, nonché di ogni altro marcio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
    Art.8 comma 1) lett.b) D.M. 93/2017 e Art. 13 comma 2 D.Lgs. 517/92 modificato dal D.Lgs. 83/2016
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  5. Mancata comunicazione alla Camera di Commercio competente, entro 30 giorni,  della messa in servizio o della dismissione di uno strumento utilizzato per funzioni di misura legale
    Art.8 comma 1) lett.a) D.M. 93/2017 e Art. 13 comma 2 D.Lgs. 517/92 modificato dal D.Lgs. 83/2016
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  6. Mancata conservazione del libretto metrologico a corredo dello strumento
    Art.8 comma 1) lett.d) D.M. 93/2017 e Art. 13 comma 2 D.Lgs. 517/92 modificato dal D.Lgs. 83/2016
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  7. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
    Art.8 comma 1) lett.e) D.M. 93/2017 e Art. 13 comma 2 D.Lgs. 517/92 modificato dal D.Lgs. 83/2016
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500

Strumenti di misura MID per carburanti

  1. Commercializzazione e messa in servizio di strumenti utilizzati per funzioni di misura legale non conformi (es. privi di idonea e corretta marcatura CE e marcatura metrologica supplementare)
    Art. 20 comma 2-bis D.Lgs. 22/2007
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  2. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti privi di valido contrassegno di verificazione periodica
    Art. 20 comma 2-bisD.Lgs. 22/2007
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  3. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti per i quali viene accertata la mancanza dell’integrità del contrassegno di verifica periodica, nonché di ogni altro marcio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
    Art.8 comma 1) lett.b) D.M. 93/2017 e Art. 20 comma 2-bis D.Lgs. 22/2007
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  4. Mancata comunicazione alla Camera di Commercio competente, entro 30 giorni, della messa in servizio o della dismissione di uno strumento utilizzato per funzioni di misura legale
    Art.8 comma 1) lett.a) D.M. 93/2017 e Art. 20 comma 2-bis D.Lgs. 22/2007
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  5. Mancata conservazione del libretto metrologico a corredo dello strumento
    Art.8 comma 1) lett.d) D.M. 93/2017 e Art. 20 comma 2-bis D.Lgs. 22/2007
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
  6. Utilizzo per funzioni di misura legale di strumenti palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
    Art.8 comma 1) lett.e) D.M. 93/2017 e Art. 20 comma 2-bis D.Lgs. 22/2007
    la sanzione va da euro 500 a euro 1.500
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Aggiornato al 21/02/2024 - 14:42