Sanzioni amministrative

Le Camere di Commercio sono competenti ad emettere provvedimenti sanzionatori (ordinanze-ingiunzioni, cartelle esattoriali e ordinanze di confisca) a seguito di verbali emessi da differenti organi di controllo per le violazioni commesse in alcune materie previste dalla legge come ad esempio: comunicazioni al registro imprese, annotazioni artigiane, attività di autoriparazione, installazione di impianti, sicurezza prodotti, marcatura CE, sicurezza giocattoli.

L'organo che ha accertato la violazione (Registro Imprese, Ispettori metrici, Polizia municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Ufficio delle dogane ecc.) provvede all'emissione di un verbale di accertamento e/o sequestro e alla sua notifica al trasgressore.

Se il trasgressore, ricevuto il verbale, paga la sanzione pecuniaria entro 60 giorni dalla notifica nella misura ridotta indicata nel verbale stesso la violazione risulta sanata.

Se invece il trasgressore non provvede al pagamento entro 60 giorni o vi provvede in misura inferiore, il verbale viene trasmesso all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio che conduce l'istruttoria e conclude il procedimento sanzionatorio con l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione ai sensi della L. 689/81.

Cosa fare se si riceve un verbale di accertamento

Quando un cittadino riceve un verbale di accertamento per una violazione di competenza della Camera di Commercio può:

  • effettuare il pagamento liberatorio e cioè pagare la sanzione nella misura ridotta indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso o dalla contestazione immediata della violazione. Il pagamento può essere effettuato direttamente alla Camera di Commercio solo per violazioni relative al REA e all’Albo Artigiani; in tutti gli altri casi, il destinatario del versamento è l'erario e per questo si deve utilizzare il Modello F23 ed effettuare il versamento alla Agenzia delle Entrate, in banca o all’ufficio Postale
  • presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla notifica del verbale, con eventuale richiesta di essere sentito, allegando documenti utili. Si precisa che nel caso in cui il trasgressore provveda al pagamento del verbale di accertamento la memoria sarà archiviata

Come presentare gli scritti difensivi

Per contestare le violazioni accertate dagli organi di vigilanza è possibile presentare degli scritti difensivi, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, insieme ad eventuali atti e documenti utili per chiarire la propria posizione.
Negli scritti difensivi è inoltre possibile fare richiesta di audizione personale. Al momento della convocazione da parte dell’Ufficio Sanzioni, potrà intervenire un’altra persona al posto dell’interessato purché munita di delega scritta.
Gli scritti difensivi e le richieste di audizione devono essere presentati all’Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica certificata alla casella cameradicommercio@pec.tno.camcom.it
  • consegna a mano o tramite posta all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest se non in possesso di PEC attiva

Cosa succede se non si paga un verbale di accertamento

Se il trasgressore o l’obbligato in solido non effettuano il pagamento dell’importo indicato nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, l’organo che ha accertato la violazione provvede all’invio dello stesso verbale all’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio competente per la violazione.
L’Ufficio Sanzioni esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l’interessato, se ne ha fatta espressa richiesta, e alla fine emette un provvedimento che può essere:

  • un’ordinanza di ingiunzione con indicata la somma da pagare, che si articola nella sanzione e nelle spese di procedimento. In particolare la sanzione è determinata in base ai criteri stabiliti dalla L. 689/81 e dal Regolamento camerale. Le spese di procedimento sono definite da apposito atto camerale
  • un’ordinanza di archiviazione, quando sono accolti gli scritti difensivi o negli altri casi previsti dal regolamento camerale.

Sequestro di merce e/o attrezzature

Per alcune violazioni, l’emissione del verbale di accertamento può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati nè si può disporre di essi in alcun modo, perché a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reatoQuando si riceve un sequestro è possibile fare opposizione, con le stesse modalità degli scritti difensivi, e se l'opposizione è accolta, l’Ufficio Sanzioni dispone il dissequestro tramite apposita ordinanza; se l'opposizione è respinta, o comunque risulta provata l'infrazione amministrativa, si dispone la confisca, cioè la merce o l'attrezzatura confiscata diventano proprietà dello Stato che può distruggerle o venderle oppure devolverle. Si tenga presente che avverso l'ordinanza che dispone la confisca si può fare ricorso al Tribunale, entro 30 giorni dalla notifica. 

Documenti associati
Nome Documento
Modello di scritto difensivo sanzioni
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Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni di competenza della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest

approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 3 novembre 2022

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Spese procedimento notifica verbali accertamento e ordinanze ingiunzione

Determina del Segretario Generale n.2 del 15 luglio 2022

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Aggiornato al 11/03/2024 - 10:10