Violazioni e sanzioni sui metalli preziosi

Di seguito le principali cause sanzionatorie riferite ai metalli preziosi.

  1. Chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio
    Art.25 Lett.a) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 154 a euro 1549
  2. Chiunque usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 della legge (I titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo).
    Art.25 Lett.a) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 154 a euro 1549
  3. Chiunque usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati.
    Art.25 Lett.a) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 154 a euro 1549
  4. Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali
    Art.25 Lett.a) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 154 a euro 1549
  5. Chiunque produce materie prime o oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello impresso
    Art.25 Lett.b) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 309 a euro 3.098
  6. Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime o oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione
    Art.25 Lett.c) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 77 a euro 774
  7. Chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto
    Art.25 Lett.d) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a Euro 309
  8. Chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla Camera di Commercio
    Art.25 Lett.e) D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a euro 309
  9. Chiunque produce, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli preziosi in caso di inosservanza delle seguenti disposizioni: 
    • I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto
    • Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo
    • Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente
    • Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento
    • Salvo i casi previsti dall'articolo 15, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze
    Art.8 D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a euro 309
  10. Chiunque utilizza marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, in aggiunta al marchio di identificazione, contenenti indicazioni che ingenerano equivoci con i titoli e il marchio medesimo
    Art.9 D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a euro 309
  11. Chiunque non rimette alla Camera di Commercio marchi resi inservibili dall'uso per la deformazione
    Art.11 comma D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a euro 309
  12. Chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita, salvo per gli ultimi due casi che dimostri che egli non è il produttore, oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati ovvero placcati con indicazioni di titoli in millesimi ed in carati, o comunque con indicazioni che possano ingenerare equivoci
    Art.15 comma 1 D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a euro 309
  13. I produttori, importatori e commercianti che vendono oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale, salvo i casi previsti dalla legge (art. 5: oggetti prodotti nello spazio economico europeo con indicazione del titolo e punzonatura con contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione e comprensibile per il consumatore. Oggetti prodotti fuori dallo spazio economico europeo nei quali sia vigente una normativa che prevede un marchio di responsabilità, depositato nello spazio economico europeo con titoli uguali o superiori a quelli previsti dalla legge. Art. 12: gli oggetti particolari) 

    I commercianti che detengono oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e di titolo legale, salvo i casi previsti dalla legge (art. 5: oggetti prodotti nello spazio economico europeo con indicazione del titolo e punzonatura con contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione e comprensibile per il consumatore. Oggetti prodotti fuori dallo spazio economico europeo nei quali sia vigente una normativa che prevede un marchio di responsabilità, depositato nello spazio economico europeo con titoli uguali o superiori a quelli previsti dalla legge. Art. 12: gli oggetti particolari
    Art.24 comma 3 e 4 D.Lgs. 22/05/99 n. 251
    la sanzione va da euro 30 a euro 309
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Aggiornato al 21/02/2024 - 14:47