Rispetto al pagamento del Diritto annuale, sono soggette a una sanzione amministrativa tutte le imprese che:
- hanno omesso del tutto il versamento
- hanno effettuato un versamento incompleto
- hanno effettuato un versamento in ritardo
La sanzione viene irrogata tramite emissione di un ruolo, ovvero tramite cartelle esattoriali per il recupero dei diritti dovuti, oppure in casi particolari tramite notifica di un atto di irrogazione.
Se però la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione tramite cartella esattoriale, versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento.
Nel caso di tardivo/incompleto/omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.
Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui viene contestata la violazione.
Sanzione:
- 10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%
- 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza
E' possibile richiedere di rateizzare l'importo dovuto, tuttavia la competenza in materia di rateizzazioni è dell'Agenzia Entrate Riscossione SPA, per cui gli utenti devono rivolgersi direttamente ai Concessionari competenti per la rateizzazione dell'importo dovuto.