Ordinanza di ingiunzione e cartelle esattoriali per ordinanze non pagate

Quando si riceve un'ordinanza di ingiunzione è possibile:

  • pagare entro il termine previsto di 30 giorni dalla notifica, altrimenti si trasforma in titolo esecutivo e, come tale, sarà trasmesso dall’ufficio all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che si occuperà della riscossione. Il pagamento dell'ordinanza è liberatorio solo se vengono pagate sia le spese di procedimento che l’importo della sanzione
  • richiedere la rateizzazione, solo in caso di condizioni economiche disagiate ed utilizzando il modello predisposto, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 26 della L. 689/81, oltre agli interessi di legge
  • ricorrere all’Autorità competenze (Giudice di Pace o Tribunale) in relazione all’atto ricevuto; il Giudice può accogliere il ricorso, oppure può confermare l’ordinanza ingiunzione, eventualmente modificando l’importo dovuto.

Se l'ordinanza è stata emessa anche nei confronti dell'obbligato in solido (questo è, ad esempio, il caso delle società che sono obbligate in solido per le violazioni commesse dai propri soci, amministratori, liquidatori) il pagamento liberatorio va effettuato una sola volta.

Come chiedere la rateizzazione di un'ordinanza

A seguito del ricevimento di ordinanza di ingiunzione, il sanzionato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere la rateizzazione della sanzione presentando apposita istanza entro il termine di pagamento dell'ordinanza allegando adeguata documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate.
La richiesta e la relativa documentazione possono essere trasmesse all’ufficio sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica certificata alla casella cameradicommercio@pec.tno.camcom.it
  • consegna a mano o tramite posta all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest se non in possesso di PEC attiva

Cosa succede se non si paga un'ordinanza di ingiunzione

Superato il termine dei 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il titolo diventa esecutivo e l'ufficio sanzioni avvia la procedura di riscossione trasmettendo il ruolo all'Esattore che si occuperà della riscossione con l’emissione di una cartella esattoriale.
L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni previste dalla L. 689/81

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Prima di tutto occorre verificare se la cartella si riferisce effettivamente ad una ordinanza-ingiunzione, emessa dall’ ufficio Sanzioni in applicazione della L. 689/81. Le cartelle dell’Ufficio Sanzioni sono riconoscibili dai codici tributo: 5062, 5063, 5064, 5065 e 5072. Si deve allora procedere a pagare nei modi e nei termini richiesti nella cartella stessa, dato che questa viene emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata, quando l’ordinanza ingiunzione non è stata pagata.

Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, è ammesso, entro 60 gg. dalla notifica, ricorso avverso il ruolo e la cartella esattoriale nei confronti dell'ente impositore davanti al Giudice di Pace. Il ricorso può essere presentato soltanto nel caso in cui la cartella non sia stata notificata o per eccezioni formali o procedurali relative al procedimento della Concessionaria, ma non per motivi riguardanti il merito della violazione.

Cosa fare se ci si accorge di aver già fatto il pagamento liberatorio del verbale di accertamento, dopo aver pagato per errore anche la relativa ordinanza ingiunzione

In questo caso si può chiede il rimborso del pagamento della ingiunzione:

  • all’ufficio Sanzioni della Camera di Commercio per le sanzioni della violazione alle norme relative al REA (Repertorio Economico Amministrativo tenuto dall’ufficio registro delle imprese), e all’Albo Artigiani e per le sole spese di procedura
  • all’Agenzia delle Entrate per i pagamenti eseguiti con modello F23

Sequestro di merce e/o attrezzature

Per alcune violazioni, l’emissione del verbale di accertamento può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati nè si può disporre di essi in alcun modo, perché a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato. Quando si riceve un sequestro è possibile fare opposizione, con le stesse modalità degli scritti difensivi, e se l'opposizione è accolta, l’Ufficio Sanzioni dispone il dissequestro tramite apposita ordinanza; se l'opposizione è respinta, o comunque risulta provata l'infrazione amministrativa, si dispone la confisca, cioè la merce o l'attrezzatura confiscata diventano proprietà dello Stato che può distruggerle o venderle oppure devolverle. Si tenga presente che avverso l'ordinanza che dispone la confisca si può fare ricorso al Tribunale, entro 30 giorni dalla notifica. 

L’Ufficio Sanzioni non può decidere su opposizioni presentate per merce o attrezzature confiscate se non alla fine del procedimento sanzionatorio.

Documenti associati
Nome Documento
Modello domanda di rateizzazione ordinanza
Scarica il file
Modello istanza di riesame ordinanza, cartella
Scarica il file
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni di competenza della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest

approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 3 novembre 2022

Scarica il file
Spese procedimento notifica verbali accertamento e ordinanze ingiunzione

Determina del Segretario Generale n.2 del 15 luglio 2022

Scarica il file
Aggiornato al 11/03/2024 - 10:08