La vigilanza del mercato su prodotti disciplinati da norme speciali

Precisi obblighi e responsabilità per tutti gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori) sono previsti  dall’attuale normativa europea e nazionale in tema di sicurezza dei prodotti per far sì che i consumatori siano sempre più protetti e sempre meno sottoposti a rischi.

Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo sulla conformità dei prodotti sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane.

Scopo delle attività di vigilanza è verificare che i prodotti siano accompagnati dalle informazioni obbligatorie previste dalla legge per garantire ai consumatori una maggiore sicurezza, e che queste informazioni siano corrette, veritiere e certificate. 

La vigilanza del mercato viene svolta dalla Camera di Commercio attraverso:

  • informazione e orientamento preventivo a consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri
  • controllo e ispezione periodica sull'attività degli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore così come individuati dal Regolamento 2008/765/CE) al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio
  • irrogazione sanzioni per violazioni della normativa vigente in materia sulla sicurezza dei prodotti.

Gli ambiti di competenza ai fini della vigilanza sono individuati dalla normativa di settore e comprendono:

  • prodotti elettrici
  • dispositivi di protezione individuale (I Cat.)
  • giocattoli
  • prodotti generici di cui al Codice del consumo
  • prodotti connessi all'energia
  • tessili
  • calzature

I controlli vengono svolti dall'Ufficio Vigilanza del mercato della Camera di commercio e si articolano in:

  • visivi, sugli elementi formali del prodotti
  • documentali, sulle informazioni che eventualmente i produttori devono tenere a disposizione per dimostrare la valutazione di conformità eseguita sul prodotto
  • di laboratorio, verificando l'effettiva rispondenza dei prodotti, secondo i casi, ai requisiti essenziali di legge o a quanto dichiarato in etichetta.

Gli operatori interessati possono consultare l'elenco dei laboratori accreditati direttamente sul sito dell'Ente unico nazionale ACCREDIA.
La Commissione Europea pubblica "RAPEX" una rassegna settimanale di prodotti pericolosi segnalati dalle autorità nazionali che fornisce tutte le informazioni sul prodotto, il possibile pericolo e le misure che sono state adottate dal paese dichiarante. Le imprese interessate possono inoltre rivolgersi allo Sportello etichettatura e sicurezza prodotti e presentare direttamente online i quesiti.

La Camera non ha competenza nel rilascio di certificazioni e attestati di conformità sulla sicurezza di un prodotto.

Le calzature che sono destinate al consumatore finale devono essere etichettate, come stabilito dalla Direttiva 94/11/CE.
I dispositivi di protezione individuale sono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o comunque li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza
La normativa sui "giocattoli" si applica a tutti i prodotti destinati all'utilizzo come gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni
Per favorire scelte di acquisto più efficienti dal punto di vista energetico, i prodotti immessi sul mercato (o messi in servizio) il cui utilizzo abbia un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia (e di altre risorse essenziali), devono essere accompagnati dalla etichetta energetica.
I "Prodotti tessili" sono quelli composti di fibre tessili per almeno l'80% del peso: es. capi d'abbigliamento, tovaglie, coperte, tende, tappeti, cuscini, parti tessili di mobili, ombrelli, ombrelloni, materassi, calzature e guanti.
Aggiornato al 20/07/2023 - 15:25