Le calzature che sono destinate al consumatore finale devono essere etichettate, come stabilito dalla Direttiva 94/11/CE.

A quali prodotti si applica la normativa

L'espressione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate;
  • calzature usa e getta con suole riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. n. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • calzature disciplinate dal DPR. n. 904/82 (sostanze pericolose).

L'etichetta

L'etichetta delle calzature deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità)

Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua italiana o in altra lingua dell'Unione europea).

Parti della calzatura

Le calzature si compongono di tre parti:

  • tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
  • rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
  • suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.

I materiali usati nella produzione delle calzature possono essere:

  • il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza);
  • il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa);
  • le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute);
  • altre materie (para o gomma).

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione europea, deve apporre l'etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nell'Ue, il responsabile è il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

Obblighi del venditore al dettaglio

Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita ed esporre il cartello con la simbologia in modo che si visibile al pubblico.

Per Info
Aggiornato al 20/07/2023 - 15:26