I dispositivi di protezione individuale sono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o comunque li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza (art. 1 D. Lgs 4/12/1992 n. 475 attuativo della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai DPI). In funzione della tipologia di rischio da cui proteggono sono suddivisi in tre categorie.
La Camera di Commercio vigila sulla conformità e sicurezza dei dispositivi di protezione individuale di I categoria, ovvero dispositivi di progettazione semplice e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni fisici di lieve entità (art. 4).
Rientrano nella I categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per pulizia
- rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente
- azione lesiva dei raggi solari.
- Di seguito sono riportate alcune tipologie di DPI compresi nella prima categoria:
- dispositivi per la protezione degli occhi
- occhiali da sole (ad azione non correttiva)
- protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale
- occhiali per il nuoto
- maschere da sci
- dispositivi di protezione della testa
- indumenti di protezione
- dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
- dispositivi di protezione per mani e braccia.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.lgs. n. 475/92 le categorie di DPI (indicate nell'allegato 1 dello stesso decreto).
I dispositivi di protezione individuale di I categoria che costituiscono oggetto prevalente della vigilanza da parte della Camera di commercio, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono nonché dell’esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono i dispositivi di protezione degli occhi:
- occhiali da sole ad azione non correttiva
- maschere da sci
- occhiali da nuoto