Prodotti elettrici connessi all'energia

Per favorire scelte di acquisto più efficienti dal punto di vista energetico, i prodotti immessi sul mercato (o messi in servizio) il cui utilizzo abbia un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia (e di altre risorse essenziali), devono essere accompagnati dalla etichetta energetica.
Questa è obbligatoria per le seguenti tipologie di prodotti:

  • condizionatori e unità di ventilazione residenziali
  • apparecchi per la cottura per uso domestico (cappe e forni)
  • caldaie per il riscaldamento ambiente e combinate, scaldaacqua e altri apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (es. caminetti e stufe per uso domestico)
  • apparecchi per il lavaggio (es. lavastoviglie, lavatrici e asciugabiancheria per uso domestico)
  • apparecchi di refrigerazione (frigoriferi e congelatori) per uso domestico e professionali
  • lampade
  • televisori

L'etichetta energetica presenta una serie di informazioni uniformi relative a: a) classe di efficienza energetica riferita alla specifica tipologia di apparecchio; b) nome o marchio fornitore; c) consumo periodico di energia, calcolato come indicato nei regolamenti di esecuzione; d) informazioni previste per ciascuna tipologia di prodotto.

Il fornitore (fabbricante, rappresentante autorizzato nell'Unione europea o importatore) deve garantire:

  • che il prodotto immesso sul mercato sia corredato di etichetta energetica
  • che ogni prodotto sia accompagnato dalla scheda informativa, se prevista dallo specifico regolamento di esecuzione
  • la precisione delle etichette e delle schede prodotto
  • altri adempimenti di tipo informativo, compreso l'inserimento in specifiche banche dati prima dell'immissione sul mercato
  • che il prodotto sia conforme alle norme europee in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e progettazione ecocompatibile
  • apposizione della marcatura CE
  • emissione della dichiarazione di conformità
  • fornitura delle informazioni sulle modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto, se previsto dal regolamento di esecuzione

Il distributore (commerciante al dettaglio o qualunque soggetto che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone il prodotto agli utilizzatori finali) deve:

  • garantire che tutti i prodotti messi in vendita riportino l'etichetta messa a disposizione dal produttore, anche in caso di vendita online
  • mettere a disposizione l'eventuale scheda informativa del prodotto, se richiesta del consumatore
  • includere la classe di efficienza energetica in qualsiasi materiale promozionale che descriva i parametri tecnici del modello
  • assicurare che il prodotto sia accompagnato dalla marcatura CE e, ove previsto, dalle informazioni sulle modalità di trattamento, uso e riciclaggio del prodotto, fornite dal fabbricante

La vigilanza

I prodotti elettrici sono soggetti a tre tipologie di vigilanza:

  • compatibilità elettromagnetica
  • conformità ai principi generali in materia di sicurezza dettati dalla normativa nazionale e comunitaria
  • etichettatura energetica

La vigilanza è essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare.
Scopo della vigilanza è quindi:

  • verificare la conformità delle apparecchiature soggette ai requisiti di conformità alle norme armonizzate immesse sul mercato italiano
  • intervenire nel caso di apparecchiature non conformi.

A tal fine, al termine dell’attività di accertamento, nell’ipotesi di prodotti non conformi, è necessario fornire tramite apposito fascicolo documentale al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le informazioni utili per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza. Dall’accertamento della Camera di Commercio si originano due differenti procedimenti: uno sanzionatorio ex legge n. 689/81 di competenza camerale e uno amministrativo di competenza ministeriale.

Programmazione

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere per il rafforzamento delle attività di vigilanza, sono definiti criteri condivisi per l’individuazione degli operatori e prodotti sui quali effettuare i controlli al fine di garantire unitarietà, capillarità efficacia e omogeneità dell’azione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla Commissione europea.
La pianificazione nazionale può essere periodicamente aggiornata e adattata in funzione di esigenze emergenti e di informazioni o segnalazioni da parte del Ministero e delle Camere.
Le Camere danno comunque seguito alle segnalazioni/esposti provenienti dal territorio, se sufficientemente circostanziati per poter avviare un controllo.

Luoghi della vigilanza

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
Tipologia di controllo. I controlli possono essere:

  • visivi/formali
  • documentali
  • fisici (prelievo e analisi di campioni)
Per Info
Aggiornato al 20/07/2023 - 15:26