La normativa sui "giocattoli", molto stringente, si applica a tutti i prodotti destinati all'utilizzo come gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni, con alcune esclusioni, fra le quali: a) attrezzature in aree da gioco destinate a uso pubblico; b) macchine da gioco automatiche destinate a uso pubblico; c) veicoli-giocattolo con motore a combustione, d) macchine a vapore giocattolo; e) fionde e catapulte.

Per essere immessi sul mercato, tutti i giocattoli devono essere conformi a requisiti di sicurezza generali e specifici, indicati dettagliatamente nelle norme, e riportare le seguenti informazioni:

  • marcatura CE
  • dati del fabbricante o responsabile dell'immissione sul mercato (denominazione, marchio e indirizzo completo) sul giocattolo, l'imballaggio o il documento di accompagnamento
  • dati identificativi del prodotto (denominazione, tipo, lotto, serie, modello)
  • avvertenze volte a ridurre il rischio di un uso improprio: a) età minima o massima dell'utilizzatore; b) particolari abilità che l'utilizzatore deve possedere per utilizzare il giocattolo; c) peso minimo e/o massimo dell'utilizzatore; d) eventuale necessarietà della sorveglianza di un adulto durante l'utilizzo; e) eventuali precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune tipologie di giocattoli e informazioni sui pericoli legati a un uso diverso da quello indicato. Le avvertenze e le istruzioni per l'uso devono essere chiare, facilmente leggibili e comprensibili, presenti anche in lingua italiana.

La garanzia di conformità dei giocattoli a tutti i requisiti di sicurezza e la fornitura di tutte le informazioni, dati e documenti prescritti ricadono sul fabbricante, insieme ad altre responsabilità di tipo produttivo.
Importatori e distributori devono assicurarsi della presenza di tutti gli elementi forniti dal fabbricante e garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità del giocattolo.
Su tutti i soggetti ricadono obblighi e responsabilità di tipo documentale, adozione di misure correttive e di collaborazione con le Autorità competenti, per rendere conformi i giocattoli, eliminare i rischi o ritirare i giocattoli non conformi dal mercato.
Anche il Ministero della Salute svolge funzioni di autorità di vigilanza sui giocattoli, per gli aspetti relativi ai rischi sulla salute.

Definizione di giocattolo

A norma della direttiva 2009/48/CE, per giocattolo si intende qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Per valutare se un prodotto è un giocattolo o meno, il produttore deve sempre riferirsi, in ogni caso, alla definizione prevista dalla legislazione sulla sicurezza dei giocattoli. Il punto cruciale consiste nel definire il valore ludico del prodotto. Qualsiasi cosa può avere un valore ludico per un bambino. Tuttavia ciò non consente che ogni prodotto rientri nella definizione di giocattolo. Per essere considerato un giocattolo ai fini della legislazione, il valore ludico deve essere introdotto in modo specifico dal produttore. Inoltre il modo ragionevolmente prevedibile deve prevalere sull'uso cui l'oggetto è destinato dal produttore. Se i produttori considerano un prodotto come non un giocattolo, devono essere in grado di sostenere tale asserzione.

Prodotti che non sono considerati giocattolo

  1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
  2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore;
  3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
  4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm;
  5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
  6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
  7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
  8. Puzzle di oltre 500 pezzi;
  9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm;
  10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
  11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
  12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
  13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
  14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
  15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
  16. Succhietti per neonati e bambini piccoli;
  17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
  18. Trasformatori per giocattoli;
  19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Giocattoli che NON rientrano nel campo di  applicazione della direttiva:

  1. Attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  2. Macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  3. Veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  4. Macchine a vapore giocattolo;
  5. Fionde e catapulte.

Messa a disposizione sul mercato

Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Operatori Economici e i loro Obblighi

Fabbricanti
Rappresentanti autorizzati
Importatori
Distributori

Autorità di Vigilanza

Ministero Sviluppo Economico - Vigilanza mercato interno - Vigilanza alle frontiere - Camere di Commercio  - Ministero della Salute - Guardia di Finanza – Dogane – NAS - Polizia Locale

Compiti delle Autorità di vigilanza

Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso verifiche documentarie, verifiche fisiche, verifiche di laboratorio:

  • Se giocattolo non conforme non lo immettono sul mercato.
  • Se manca “CE” e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze (anche se incomplete), ordinano al fabbricante o all’importatore la messa a norma entro 30 giorni.

Tipologie di Sanzioni

"tabella riassuntiva con i pricipali tipi di sanzione"

 

Per Info
Aggiornato al 20/07/2023 - 15:26