I "Prodotti tessili" sono quelli composti di fibre tessili per almeno l'80% del peso: es. capi d'abbigliamento, tovaglie, coperte, tende, tappeti, cuscini, parti tessili di mobili, ombrelli, ombrelloni, materassi, calzature e guanti.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento:
- i prodotti tessili dati in lavorazione a soggetti terzi (lavoranti a domicilio o imprese) senza che il trasferimento dei materiali da lavorare costituisca cessione a titolo oneroso;
- i prodotti tessili confezionati su misura da sarti in qualità di lavoratori autonomi;
Tutti i prodotti tessili, in cui le fibre tessili costituiscono almeno l’80% in peso, immessi sul mercato devono obbligatoriamente riportare un’etichetta o un contrassegno indicante la composizione percentuale in fibre tessili.
L’informazione al consumatore circa la composizione dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, mentre alcuni aspetti di dettaglio sono regolamentati da norme nazionali.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento:
- i prodotti tessili dati in lavorazione a soggetti terzi (lavoranti a domicilio o imprese) senza che il trasferimento dei materiali da lavorare costituisca cessione a titolo oneroso;
- i prodotti tessili confezionati su misura da sarti in qualità di lavoratori autonomi;
Sono inoltre esclusi dall’obbligo di etichettatura i prodotti elencati nell’Allegato V del Regolamento.
Indicazioni dell'etichetta
In tutta l'Unione europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:
- la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso.
- l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale".
- non è necessario specificare la parte di origine animale, ma nel caso lo si faccia utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio è necessario applicare la Legge n. 8/2013;
Il responsabile dell'immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
I controlli eseguiti sui prodotti tessili per la verifica degli obblighi previsti dal Regolamento sono:
Controllo visivo – formale: nei luoghi dove i prodotti tessili sono offerti al consumatore finale, viene verificata la presenza e la regolarità dell’etichetta su esemplari di prodotti tessili scelti a campione; nel caso di violazioni, sono anche verificati gli obblighi circa l’indicazione della composizione fibrosa sui documenti commerciali di accompagnamento da parte di tutte le imprese coinvolte nella produzione e distribuzione del prodotto.
Contestualmente viene verificata la presenza, sul prodotto tessile o sul suo imballaggio, delle indicazioni previste dalla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti (si veda la sezione specifica).
Controllo di laboratorio: il prelievo e l’analisi dei campioni prelevati vengono eseguite tenendo conto, oltre che del Regolamento, anche delle disposizioni della legge 26 novembre 1973, n. 883 e del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515.
Le analisi di laboratorio sui prodotti tessili, oltre che su iniziativa degli organi di controllo, possono essere chieste anche dal consumatore acquirente del prodotto tessile, secondo le modalità indicate dall’art. 19 della legge 883/1973 e dagli art. 22 e 23 del D.P.R. 515/1976.
Le sanzioni degli organi di controllo e i provvedimenti dell’Autorità di vigilanza, adottati a seguito di violazioni del Regolamento, sono disciplinati dall’art. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190.