Cos’è il domicilio digitale e quali vantaggi
Il domicilio digitale è una casella di posta elettronica certificata (PEC) dove inviare comunicazioni. Si tratta della versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno; ha lo stesso valore legale, ma ha il vantaggio di rendere più immediati, sicuri ed economici gli scambi di informazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.
Come dotarsi di un domicilio digitale
La casella di Posta Elettronica Certificata può essere acquisita presso uno dei gestori pubblicati sulla pagina "Pec-elenco pubblico gestori" del sito AgID.
Obbligo di dotazione del Domicilio Digitale e adempimenti connessi
Le società e le imprese individuali attive non sottoposte a procedure concorsuali devono:
- munirsi di un proprio domicilio digitale ovvero casella PEC
- iscrivere l'indirizzo nel Registro delle imprese, presentando apposita pratica telematica esente da imposta di bollo e diritti di segreteria
- mantenere attivo nel tempo il proprio domicilio digitale
- iscrivere nel Registro delle imprese eventuali modifiche sempre con apposita pratica telematica esente da imposta di bollo e diritti di segreteria
Dopo aver iscritto il proprio domicilio digitale nel registro imprese è importante mantenerlo sempre verificato in modo che risponda a queste caratteristiche:
- attivo e funzionante
- univoco. La PEC deve essere riferibile esclusivamente a ciascuna impresa anche in caso, ad esempio, di più società facenti capo agli stessi soci.
- riconducibile esclusivamente all'impresa. Non può essere utilizzata la PEC generica del professionista che cura gli interessi dell'impresa.
Per verificare la regolarità del domicilio digitale è possibile collegarsi alla pagina di domiciliodigitale.unioncamere
Conseguenze in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale e in caso di domicilio digitale inattivo
La mancata comunicazione del domicilio digitale comporta l'avvio di un procedimento per l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale fornito dalla società di informatica delle Camere di Commercio, Infocamere s.c.r.l. e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con importi maggiorati rispetto a quelli previsti in via ordinaria dall'art. 2630 cc., per le società, (l'importo ridotto in questo caso è pari a 412 euro) e dall'art. 2194 cc., per le imprese individuali, (l'importo ridotto in questo caso è pari a 60 euro).
L'ufficio registro imprese provvede periodicamente anche alla cancellazione d'ufficio dei domicili digitali revocati/invalidi/inattivi e invita l'impresa a comunicare un nuovo domicilio digitale o riattivare quello revocato nel termine di trenta giorni. In caso di mancata comunicazione, procede alla cancellazione dell'indirizzo inattivo e avvia il procedimento per l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale, con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria, come sopra indicato.
Queste procedure sono state previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.
La comunicazione di avvio del procedimento (sia di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo, sia per l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella presente sezione dedicata al registro delle imprese in calce alla pagina, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990.
Per maggiori informazioni sul procedimento, si rinvia al Disciplinare adottato dalla Camera per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese disponibile nella sezione Atti amministrativi generali.
Il domicilio assegnato d'ufficio:
- è valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, non ha scadenza e non ha limiti di spazio
- è accessibile tramite identità digitale (Spid o Carta nazionale dei servizi), del titolare/legale rappresentante dal Cassetto digitale dell'imprenditore
- sarà iscritto in visura e nel registro INI-PEC, sarà quindi pubblico e visibile ai terzi per l'invio di comunicazioni.