Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società

Novità circa l’obbligo di iscrizione nel registro imprese del domicilio digitale degli amministratori dal 31 ottobre 2025 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025 il D.L. 31.10.2025, n. 159 ("Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"), in vigore dal 31 ottobre, al cui art. 13, comma 3 è previsto quanto segue: 

Art.13.3. “All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»; 
b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.» 
Art.13.4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

Imprese soggette all’obbligo

Sono soggette all’obbligo previsto dalla norma solo le Società di capitali (srl, spa, sapa), anche consortili, società cooperative.
Alla luce della modifica operata dal D.L. 159/2025 l’obbligo non risulta più applicabile alle società di persone, alle società tra professionisti e tra avvocati, ai consorzi e alle reti di imprese.

Soggetti obbligati

Gli amministratori di società di capitali e di cooperative obbligati a comunicare il domicilio digitale sono:

  • l'amministratore unico della società
    oppure
    gli amministratori/consiglieri delegati o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione 

Non sono più soggetti all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse da quelle sopra indicate (ad esempio semplici consiglieri/amministratori o liquidatori).

Non sono, altresì, soggetti all’obbligo gli amministratori delle S.r.l. qualora l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente (art. 2475 co. 3).

Termine

  • Società già costituite e iscritte nel registro delle imprese al 31/10/2025: gli amministratori sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025
  • Soggetti nominati/confermati alla carica di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o, in sua mancanza, di presidente del consiglio di amministrazione: la comunicazione del domicilio digitale è effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia in caso di prima nomina (anche al momento della costituzione della società), che di conferma. In mancanza l’ufficio sospende la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale nel termine assegnato, l’Ufficio provvede al rifiuto della domanda.

Domicilio digitale da indicare

Il domicilio digitale (PEC) degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo domicilio digitale.

Diritti di segreteria e imposta di bollo 

  • Domanda di iscrizione/variazione del solo domicilio digitale degli amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza: 
    Diritto di segreteria: non è dovuto
    Imposta di bollo: € 65,00 (sono in ogni caso esenti start up e cooperative sociali). La comunicazione è comunque accolta anche nel caso in cui non risulti assolta l’imposta di bollo. La Camera si riserva di comunicare all’Agenzia delle Entrate le pratiche eventualmente pervenute senza aver assolto l’imposta di bollo.
  • Domanda di iscrizione/variazione del domicilio digitale degli amministratori effettuata in occasione della presentazione di una domanda di iscrizione o deposito di altri atti o fatti:
    Diritto di segreteria e imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.
  • Domanda di iscrizione/variazione del solo domicilio digitale di coloro che rivestono cariche diverse da amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o presidente del consiglio di amministrazione: 
    Diritto di segreteria e imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento (variazione di domicilio).

Sanzione

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati si applica l'articolo 16 comma 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009).  Deve essere, pertanto, applicata la sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.  L'importo ridotto in questo caso è pari a 412 euro. 

Aggiornato al 12/11/2025 - 12:20