La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1/1/2025 (Art. 1, comma 860 della Legge 207/2024), ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), aggiungendo le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".
Pertanto l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale (PEC), già previsto per le società e per le imprese individuali, è esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Imprese soggette all’obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
- Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandata semplice
- Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società di mutuo soccorso, società cooperative)
- STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione i Consorzi e le Reti di imprese.
Si applica inoltre:
- alle società costituite a decorrere dalla data del 1.1.2025
- alle società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025.
Soggetti obbligati
Tutti gli amministratori, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Sono considerati soggetti a questo obbligo anche i liquidatori.
Termine
Nessun termine
PEC da indicare
Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:
- il domicilio digitale (PEC) della società
- il proprio domicilio digitale (PEC), diverso da quello della società e, nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse il medesimo domicilio digitale.
Decorrenza dell’obbligo
- Nuove imprese
La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della società nel registro imprese. - Imprese già costituite:
La comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
- Domanda di iscrizione/variazione del solo domicilio digitale degli amministratori:
Diritto di segreteria: non sono dovuti
Imposta di bollo: in base alla forma giuridica - Domanda di iscrizione/variazione del domicilio digitale degli amministratori presentata con una domanda di iscrizione/ deposito di un atto (ad esempio nomina o rinnovo dell’organo amministrativo):
Diritto di segreteria e imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.
Avvertenze
In caso di domanda iscrizione di nuova società o di nomina/conferma amministratori senza contestuale comunicazione del domicilio digitale di tutti gli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda allo scopo di chiederne la regolarizzazione.
Nel caso in cui la domanda non venga integrata con l’indicazione nel modello di domanda del domicilio digitale degli amministratori si provvederà al suo rifiuto.
Si ricorda che il domicilio digitale dell’amministratore non può essere comunicato al Registro delle Imprese mediante la procedura Pratica Semplice, la quale è riservata esclusivamente alla comunicazione del domicilio digitale dell’impresa.