Brevetto d'invenzione

L’invenzione è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico non ancora risolto, realizzata ed applicata al campo industriale.

Per essere registrata l’invenzione deve possedere i seguenti requisiti

  • novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica e cioè tutto quello che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito;
  • attività inventiva: l'invenzione non deve essere considerata ovvia dall’esperto del settore; essa non deve risultare deducibile in modo intuitivo dal complesso patrimonio delle conoscenze accessibili alla data di deposito;
  • applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e di utilizzo in campo industriale;
  • liceità è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume.

Durata della tutela

Le invenzioni si estinguono alla scadenza del 20esimo anno dal deposito della domanda oppure per rinuncia del titolare, per decadenza a causa del non uso per due anni dopo la concessione della prima licenza, per decadenza a seguito di mancato pagamento della tassa ove prevista

Non possono essere brevettati

Non sono da considerare invenzioni, e pertanto non si possono brevettare:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
     
Cosa fare per mantenere in vita il brevetto a partire dal quinto anno
L’invenzione nazionale è valida solo nello Stato in cui viene effettuato il deposito e viene gestito dall'Ufficio nazionale competente. Il deposito in Italia è gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
La verifica del requisito di novità è essenziale svolgere preventivamente al deposito del brevetto
Aggiornato al 22/03/2024 - 10:28