La convenzione di Monaco, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, ha istituito una procedura unificata di deposito, esame e concessione per tutti gli stati aderenti (quelli membri dell’UE, la Svizzera, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, Bulgaria, Islanda, Turchia). Inoltre c'è un accordo per estendere la Convenzione all'Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia e Montenegro.
Come procedere per richiedere un brevetto europeo
Il richiedente che abbia depositato una domanda nazionale ha dodici mesi di tempo per presentare una domanda di brevetto europeo, rivendicando la "priorità" della data del deposito nazionale. La domanda di brevetto europeo per invenzione industriale o modello d'utilità, può essere presentata per un numero qualsiasi di paesi aderenti.
Questa apre una procedura di esame dei requisiti di novità, attività inventiva, industrialità e liceità. Per quanto riguarda l'Italia, la domanda può essere presentata all'UIBM in una delle tre lingue di lavoro dell'U.E.B. (inglese/francese/tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano. In alternativa può essere redatta in lingua italiana, ma in questo caso il richiedente dovrà, nei termini prescritti, presentare una traduzione in una delle lingue ufficiali.
Al termine, dopo aver affrontato eventuali opposizioni di terzi e/o ricorsi dello stesso depositante, il brevetto unitariamente concesso si scinde in tanti brevetti nazionali quanti sono i paesi designati. Tali brevetti - dopo una breve procedura di convalida – hanno, nel territorio dello Stato designato, lo stesso carattere di quelli nazionali, ai quali sono in tutto parificati. Per ogni paese designato si dovrà provvedere, dopo le spese di convalida, al pagamento delle tasse annuali per il mantenimento in vita del diritto di brevetto.
Tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e su Istruzioni UIBM per il deposito delle domande di brevetto europeo.