Si definisce impresa artigiana quella esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali previsti dalla Legge Regionale 53/2008, che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione alimenti e bevande.
E' definito imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Quali requisiti deve avere un'impresa artigiana e quando è obbligatorio annotare l'impresa nella sezione speciale del Registro Imprese
L'annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro Imprese è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le seguenti caratteristiche previste dalla succitata L.R. 53/2008:
- attività di produzione di beni o prestazione di servizi
- prevalenza del lavoro personale, anche manuale, del titolare o dei soci
- determinate Forme Giuridiche e Limiti Dimensionali legati al numero di addetti
Quali forme giuridiche
Le seguenti forme giuridiche possono avere i requisiti di impresa artigiana:
- imprese individuali
- società a nome collettivo - snc
- società accomandita semplice - sas
- società a responsabilità limitata - srl (unipersonale e pluripersonale)
- società cooperative
- consorzi e società consortili
Per le sole srl pluripersonali l'iscrizione come impresa artigiana è facoltativa.
Quali sono i limiti dimensionali
L'impresa artigiana è considerata tale anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo non sono considerati:
- gli apprendisti passati in qualifica per un periodo di due anni mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana
- i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana
- i portatori di handicap
Sono invece considerati nel calcolo:
- i familiari collaboratori dell'imprenditore
- i soci, tranne uno, che svolgono lavoro personale nell'impresa artigiana
- i dipendenti qualunque sia la mansione svolta
E’ ammesso il superamento di tali limiti fino a un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi l’anno.