Impresa artigiana

Si definisce impresa artigiana quella esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali previsti dalla Legge Regionale 53/2008, che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione alimenti e bevande.

E' definito imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Quali requisiti deve avere un'impresa artigiana e quando è obbligatorio annotare l'impresa nella sezione speciale del Registro Imprese

L'annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro Imprese è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le seguenti caratteristiche previste dalla succitata L.R. 53/2008:

  • attività di produzione di beni o prestazione di servizi
  • prevalenza del lavoro personale, anche manuale, del titolare o dei soci
  • determinate Forme Giuridiche e Limiti Dimensionali legati al numero di addetti

Quali forme giuridiche

Le seguenti forme giuridiche possono avere i requisiti di impresa artigiana:

  • imprese individuali
  • società a nome collettivo - snc
  • società accomandita semplice - sas
  • società a responsabilità limitata - srl (unipersonale e pluripersonale)
  • società cooperative
  • consorzi e società consortili

Per le sole srl pluripersonali l'iscrizione come impresa artigiana è facoltativa.

Quali sono i limiti dimensionali

L'impresa artigiana è considerata tale anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

  • per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti
  • per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo non sono considerati:

  1. gli apprendisti passati in qualifica per un periodo di due anni mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana
  2. i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana
  3. i portatori di handicap

Sono invece considerati nel calcolo:

  1. i familiari collaboratori dell'imprenditore
  2. i soci, tranne uno, che svolgono lavoro personale nell'impresa artigiana
  3. i dipendenti qualunque sia la mansione svolta

E’ ammesso il superamento di tali limiti fino a un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi l’anno.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Adempimenti da comunicare al registro imprese in caso di variazioni, cancellazioni
visure che attestino la posizione previdenziale
Aggiornato al 15/02/2024 - 13:19