Modifiche, cancellazioni imprese artigiane

Variazioni impresa artigiana

La normativa regionale non prevede adempimenti a carico delle imprese individuali.

Ogni tipo di variazione (sede, residenza del titolare, apertura di unità locali, ed altro) che non comporti la perdita dei requisiti artigiani deve essere comunicata solamente al Registro delle Imprese.

Le società artigiane sono tenute a comunicare entro 30 giorni dall’evento, tramite apposita pratica telematica con Comunica, solo le seguenti modifiche:

  1. l'ammissione di soci partecipanti al lavoro
  2. la variazione della partecipazione al lavoro da parte di soci (passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa). Solo nel caso di passaggio a socio non lavorante, allegare la corrispondente variazione INAIL o altra documentazione idonea a documentare la perdita del requisito artigiano in capo al socio interessato
  3. il recesso di socio partecipante (solo per le società cooperative). E' obbligatorio per le variazioni di società cooperative allegare la "dichiarazione sostitutiva per cooperative" riportante la situazione aggiornata dei soci. 

Per particolari attività (es. odontotecnico, autotrasporti, ecc.) alla pratica artigiana devono essere allegati eventuali titoli per documentare lo svolgimento dell’attività professionale e manuale da parte dei nuovi soci.

Le società artigiane non sono invece tenute a comunicare il recesso di soci lavoranti già denunciato al registro delle imprese. Senza ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, il Servizio Attività regolamentate provvederà d’ufficio all'aggiornamento degli elenchi previdenziali artigiani presso l'INPS.

Cancellazioni impresa artigiana

Se l’impresa presenta la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese o se comunica la cessazione di ogni attività artigiana, non è richiesto ulteriore adempimento a carico dell’impresa: il Servizio attività regolamentate provvederà d’ufficio alla cancellazione dell'annotazione artigiana dalla sezione speciale del Registro Imprese e del titolare/soci dagli elenchi previdenziali presso l'INPS.

Nel caso di trasferimento in altra provincia, salva diversa indicazione da parte dell’impresa circa la decorrenza, la cancellazione della qualifica artigiana avverrà d’ufficio a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese di provenienza.

L'impresa artigiana è tenuta invece a presentare su istanza di parte, e solo telematicamente con Comunica, entro 30 giorni dall’evento, la dichiarazione di perdita dei requisiti di impresa artigiana e precisamente per:

  1. superamento del numero degli addetti (allegare prospetto riepilogativo degli addetti specificandone la tipologia: titolare/soci, operai, apprendisti, impiegati, ecc.)
  2. mancata partecipazione al lavoro da parte del titolare o dei soci, secondo quanto previsto dalla norma per il tipo di società (specificare il nome dei soci che cessano la partecipazione manuale o che determinano, con il loro ingresso in società, la perdita dei requisiti - allegare copia comunicazione INAIL o altra documentazione idonea) 
  3. sopravvenuta incompatibilità a carico di socio di accomandatario di sas o socio unico di srl (da specificare sulla dichiarazione) 
  4. apertura liquidazione volontaria 
  5. prevalenza di attività non artigiana (in questo caso la dichiarazione per la cancellazione viene presentata contestualmente alla variazione di competenza per il Registro delle Imprese, o comunque entro il termine previsto) 
  6. sospensione dell'attività artigiana (in questo caso la dichiarazione per la cancellazione viene presentata contestualmente alla variazione di competenza per il Registro delle Imprese, o comunque entro il termine previsto)
Aggiornato al 15/02/2024 - 13:25