Attività di sorveglianza sui centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi

I centri tecnici autorizzati ad operare su tachigrafi digitali sono soggette a sorveglianza da parte dell'ufficio metrico della Camera di Commercio che ha in questo caso funzioni ispettive. L'ispezione viene effettuata preventivamente ad ogni rinnovo e a campione su almeno il 10% dei Centri Tecnici ogni anno.

Il controllo è finalizzato a verificare che il beneficiario dell'autorizzazione continui a rispettare i requisiti previsti dalla norma. Successivamente alla verifica viene rilasciato un rapporto al centro tecnico e lo stesso viene trasmesso al Ministero entro 15 giorni dal sopralluogo.

In caso di non conformità rilevate, il Centro tecnico può essere sottoposto alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero.

Autorizzazione sospesa in caso siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

  1. mancata ottemperanza alle prescrizioni della camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell’organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero
  2. mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione
  3. mancata conformità o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione
  4. accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all’art. 15
  5. grave o ripetuto impedimento alle attività di sorveglianza.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha generata e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.

Autorizzazione revocata nel caso in cui:

  1. decorso il termine di 6 mesi senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione
  2. sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1
  3. accertata falsità delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici di cui all’Allegato 1, punto 8
  4. sia accertata la falsità o mendacità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell’autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione la Camera procede altresì al ritiro delle carte tachigrafiche officina, del registro degli interventi tecnici, dei punzoni/pinze/sigilli e dell'originale del provvedimento autorizzatorio.

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Aggiornato al 20/07/2023 - 15:23