Lo spedizioniere, così come disciplinato dalla Legge n. 1442 del 14 novembre 1941, è colui che, esclusivamente in forma d'impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull'autotrasporto.
Per verificare quali siano i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio delle attività è possibile consultare la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.
Verifica periodica requisiti Spedizioniere - 2025
Il Registro delle Imprese verifica periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di Spedizioniere.
La verifica dinamica dei requisiti per gli spedizionieri è prevista, dai decreti MISE del 26 ottobre 2011, ogni 4 anni, riguarda tutte le imprese attive delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa che svolgono questo tipo di attività.
Le verifiche dinamiche sono periodiche ed includono, di conseguenza, solo le posizioni per le quali sono decorsi i termini dall'ultima verifica o dall'avvio dell'attività.
Per l'anno 2025 la verifica sui requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere è avviata il 5 marzo 2025, il termine entro cui trasmettere l'istanza è il 30 aprile 2025.
- Determinazione del Dirigente del Registro delle Imprese n. 16 del 5 marzo 2025 con cui è stato disposto l’avvio della verifica
- Comunicazione di avvio del procedimento
- Elenco degli spedizionieri soggetti a revisione
- Modello dichiarazione sostitutiva per verifica dinamica permanenza requisiti spedizionieri
- Criteri per la verifica del mantenimento dei requisiti per l’attività di spedizioniere
Maggiori Informazioni per la presentazione della pratica telematica di verifica su Sari - Supporto Specialistico.