L'art. 26 L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) regolamenta le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle PA ed è volta alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della PA.
La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
Il comma 3 dell’articolo pone due possibilità alle PA:
1. ricorrere direttamente alle convenzioni
2. utilizzare i parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni
Per Info
Aggiornato al 04/07/2024 - 13:33