Il diritto annuale è un tributo e come tale in caso di tardivo o omesso pagamento è anch'esso soggetto ad una sanzione amministrativa.
Le violazioni di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale possono essere regolarizzate ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso che permette di sanare volontariamente la violazione commessa prima di incorrere nella sanzione. (art 13, D.Lgs 472/1997 e art. 6 D.M 54/2005)
Chi può utilizzare il ravvedimento operoso
Possono utilizzarlo le imprese già iscritte al Registro Imprese che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto
- entro 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
- oltre 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale, con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Le imprese e le unità locali di nuova iscrizione che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o hanno versato un diritto inferiore rispetto al dovuto
- oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale
Termini entro cui avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso
Ravvedimento breve:
- per le imprese già iscritte al 1 gennaio, 30 giorni dopo la data di scadenza del tributo, in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%
- per le imprese e/o le unità di nuova iscrizione, 60 giorni dopo la data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Ravvedimento lungo:
- per le imprese già iscritte al 1 gennaio, entro l'anno successivo alla data di scadenza
- per le imprese e/o le unità di nuova iscrizione, entro l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, un anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della suddetta domanda
Si ricorda che i 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere allo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto o dal giorno successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nell' ipotesi in cui il 30mo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Importi dovuti
Ravvedimento breve:
per i casi di mancato o incompleto pagamento, interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente:
- 2,5% dal 01/01/2024
Sanzione pari al 3,75 % (1/8 del 30% ) del diritto
Ravvedimento lungo:
per i casi di mancato o incompleto pagamento, interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente:
- 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023
- 2,5 % dal 01/01/2024
Sanzione pari al 6,00% (1/5 del 30%) del diritto.
Non si applica al diritto annuale il ravvedimento "mini" o "sprint" per i primi 15 giorni.
Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione IMU e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici:
- 3850 per il tributo
- 3851 per gli interessi, non compensabile
- 3852 per la sanzione, non compensabile
L'anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del diritto (ovviamente nei casi di mancato/incompleto versamento) della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il versamento deve essere eseguito con un unico modello F24.