Modalità di sottoscrizione delle istanze e denunce al Registro delle Imprese

Dall’1 ottobre 2024 diventa obbligatoria la sottoscrizione con firma digitale da parte dei soli soggetti obbligati/legittimati alla presentazione di istanze o denunce al Registro Imprese per qualunque tipologia di soggetto, individuale o collettivo, iscritto nel registro delle imprese o nel Rea.

Non sarà pertanto possibile fare uso della cosiddetta “procura speciale”, ossia il modello di incarico con annotato il codice di identificazione della singola pratica telematica che, accompagnato da copia del documento d’identità personale del delegante, è stato finora accettato per la presentazione delle pratiche.

In tal modo la Camera della Toscana Nord-Ovest si allinea alle indicazioni operative largamente diffuse presso le Camere di Commercio italiane, anche al fine di dare il proprio contributo alla piena attuazione del processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Come presentare le pratiche al Registro Imprese dall'1 ottobre 2024

A decorrere dal 1° ottobre  pertanto, la distinta per la presentazione di tutte le domande di iscrizione e deposito e le denunce REA all'ufficio del registro delle imprese, comprese quelle relative a imprese individuali e soggetti collettivi iscritti solo nel REA, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato a presentarle il quale, a seconda del caso, coincide con: 

  • amministratori/liquidatori/sindaci/titolari di impresa individuale
  • dottori commercialisti ed esperti contabili 
  • notai

Solo per limitati casi, per lo più collegati alla cancellazione di soggetti iscritti nel registro imprese o nel Rea, sarà consentito depositare la relativa domanda/denuncia anche se il soggetto che le sottoscrive è privo di dispositivo digitale per la sottoscrizione, come descritto nel paragrafo in calce.

Le domande/denunce di iscrizione al Registro delle imprese o al REA potranno continuare ad essere “inviate”, cioè spedite per via telematica, anche da intermediari, quali associazioni di categoria, agenzie di pratiche amministrative e professionisti del settore, continuando così a svolgere un ruolo importante nelle comunicazioni con l’ufficio, ma gli intermediari non potranno più qualificarsi come “dichiarante”.

Particolari eccezioni nella presentazione/sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dall'obbligato

In via transitoria, e comunque fino al 31 marzo 2025, rimane possibile delegare alla presentazione e sottoscrizione della pratica un soggetto diverso dall’obbligato o legittimato solo nei seguenti casi:

  • domanda di iscrizione dello scioglimento di società di persone e contestuale richiesta di cancellazione della stessa dal Registro delle imprese
  • istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di società di capitali e delle società di persone
  • domanda di deposito bilancio finale di liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione di società di capitali dal Registro delle imprese, per approvazione espressa dello stesso
  • istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di impresa individuale
  • denuncia di cancellazione dal Repertorio delle notizie economiche e amministrative, per cessazione di tutta l’attività, di soggetto collettivo iscritto solo nel REA
  • trasferimento quote “mortis causa” di società a responsabilità limitata
  • comunicazione iscrizione/modifica/cancellazione di collaboratore familiare di impresa
    artigiana

Per queste casistiche solo fino al 31 marzo 2025 è ancora possibile utilizzare il modulo di procura allegato

Informazioni 

Per informazioni su come richiedere alla Camera di Commercio il rilascio di un dispositivo di firma digitale -  Come richiedere la firma digitale.

Per approfondire le modalità di sottoscrizione delle domande/denunce indirizzate al registro delle imprese consultare le istruzioni allegate.

Aggiornato al 02/10/2024 - 12:04