I mediatori marittimi sono quei soggetti che esercitano professionalmente l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.
Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 478 del 12 marzo 1968 e successive modifiche.
Per verificare quali siano i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio delle attività è possibile consultare la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.
Verifica periodica requisiti Mediatore marittimo - 2025
Il Registro delle Imprese verifica periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di Mediatori marittimo.
La verifica dinamica dei requisiti per i mediatori marittimi è prevista, dai decreti MISE del 26 ottobre 2011, ogni 2 anni, riguarda tutte le imprese attive delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa che svolgono questo tipo di attività.
Le verifiche dinamiche sono periodiche ed includono, di conseguenza, solo le posizioni per le quali sono decorsi i termini dall'ultima verifica o dall'avvio dell'attività.
Per l'anno 2025 la verifica sui requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività di mediatore marittimo è avviata il 5 marzo 2025, il termine entro cui trasmettere l'istanza è il 30 aprile 2025.
- Determinazione del Dirigente del Registro delle Imprese n. 17 del 5 marzo 2025 con cui è stato disposto l’avvio della verifica per mediatore marittimo
- Comunicazione di avvio del procedimento
- Elenco mediatori marittimi soggetti a revisione
- Modello dichiarazione sostitutiva per verifica dinamica permanenza requisiti mediatore marittimo
- Criteri per la verifica del mantenimento dei requisiti per l’attività di mediatore marittimo
Maggiori Informazioni per la presentazione della pratica telematica di verifica su Sari - Supporto Specialistico.