Mediatore marittimo

I mediatori marittimi sono quei soggetti che esercitano professionalmente l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 478 del 12 marzo 1968 e successive modifiche.

Per verificare quali siano i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio delle attività è possibile consultare la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.


Verifica periodica requisiti Mediatore marittimo - 2025

Il Registro delle Imprese verifica periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di Mediatori marittimo.

La verifica dinamica dei requisiti per i mediatori marittimi è prevista, dai decreti MISE del 26 ottobre 2011, ogni 2 anni, riguarda tutte le imprese attive delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa che svolgono questo tipo di attività.
Le verifiche dinamiche sono periodiche ed includono, di conseguenza, solo le posizioni per le quali sono decorsi i termini dall'ultima verifica o dall'avvio dell'attività.

Per l'anno 2025 la verifica sui requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività di mediatore marittimo è avviata il 5 marzo 2025, il termine entro cui trasmettere l'istanza è il 30 aprile 2025.

Maggiori Informazioni per la presentazione della pratica telematica di verifica su Sari - Supporto Specialistico.

Aggiornato al 13/03/2025 - 10:03