Come avviare una procedura arbitrale

L'avvio del procedimento arbitrale, disciplinato da un apposito regolamento, inizia con l'invio della domanda alla Segreteria della Camera Arbitrale e alla controparte.

In caso di controversia in materia societaria le parti che intendono avviare un arbitrato oltre a depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale, dovranno loro stesse iscrivere la domanda di arbitrato e gli atti collegati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

La parte convenuta, parte contro cui si agisce, deve presentare la propria risposta, nei modi previsti dal regolamento. Con tale risposta, quest’ultima replica a quanto affermato dalla controparte nella domanda.

Se la parte convenuta non risponde entro i termini previsti, la procedura va comunque avanti, con la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale (composto da tre o più arbitri). La nomina è fatta dalle parti e solo nel caso in cui concretamente queste non riescano a procedere, sarà il Consiglio della Camera Arbitrale a compierla. In quest'ultimo caso però la scelta degli arbitri o dell'arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale, verrà effettuata esclusivamente sulla base dell'elenco degli Arbitri. Se la nomina degli arbitri è fatta dalle parti, queste sono invece libere di indicare come arbitro anche un soggetto non iscritto all'elenco.

La procedura consiste in una serie di riunioni, alla presenza degli arbitri, durante le quali vengono acquisiti tutti gli elementi necessari per la decisione, attraverso il contraddittorio delle parti. Queste possono infatti "dire e contraddire" di fronte agli arbitri, esponendo le proprie ragioni e le proprie posizioni, su di un livello di totale parità, riguardo a tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione. Le parti possono essere rappresentate da un legale.

Gli arbitri hanno sei mesi per decidere l’esito della controversia. La decisione, detta lodo, conclude la procedura e, se in base all'accordo tra le parti, si è svolta secondo le regole dell'arbitrato rituale, avrà la medesima efficacia di una sentenza.

Come presentare domanda

L'istanza può essere depositata nei seguenti modi:

  • tramite PEC all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.tno.camcom.it sottoscritta digitalmente, o con la firma autografa della parte corredata da autentica del legale allegando copia del documento di identità in corso di validità della parte richiedente o, in caso di società, del legale rappresentante della stessa. L'atto trasmesso telematicamente deve riportare i numeri di contrassegno delle marche da bollo utilizzate (data emissione delle singole marche da bollo e relativi identificativi apposte sull’atto, in quanto quest’ultimo rimane in possesso della parte). Si richiede, altresì, che le marche utilizzate siano apposte su un foglio, annullate e scansionate in un file PDF, da allegare all'istanza, o altro formato idoneo secondo gli standard previsti per la conservazione dei documenti.
    In alternativa, è possibile depositare l'istanza tramite PEC con assolvimento virtuale dell'imposta di bollo. In questo caso occorre indicare che l'imposta di bollo è stata assolta in modalità virtuale e riportare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (art. 15, c. 2 DPR n. 642/1972).
  • può essere depositata in forma cartacea a mano oppure tramite invio postale.

All'istanza vanno allegati copia del contratto o dello statuto in cui è contenuta la clausola arbitrale o copia della clausola compromissoria.

Costi della procedura di arbitrato

Ciascuna parte, entro 30 giorni dal deposito dei propri atti introduttivi, versa alla Camera di Commercio gli onorari della Camera Arbitrale definiti dalle tariffe allegate al Regolamento.

Dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale le parti corrispondono l’intero importo degli onorari dello stesso definiti in base al valore della controversia secondo le tariffe allegate al Regolamento.

Fermo restando il vincolo di solidarietà fra le parti, la Segreteria può, in ogni tempo e stato del procedimento, richiedere ulteriori acconti a copertura parziale o anche totale dei costi stimati della procedura arbitrale.

Le parti sono solidalmente obbligate fra di loro al pagamento delle predette somme il mancato pagamento delle quali comporta la sospensione della procedura e l’estinzione del procedimento.

Ai sensi del DPR 642/1972, sugli atti relativi ai procedimenti arbitrali va apposta marca da bollo: pertanto, l'istanza deve essere bollata con marche da bollo da euro 16,00 ogni 4 facciate ovvero ogni 100 righe e una ulteriore marca sulla procura. Con esclusione dei documenti allegati dalle parti. La procura notarile non necessita di marca da bollo.
Le marche devono essere annullate; gli atti arbitrali vanno bollati "fin dall'origine", quindi il contrassegno deve riportare data uguale o antecedente a quella di sottoscrizione dell'atto.

Dove si svolge l'arbitrato

Le udienze arbitrali si svolgono normalmente presso la sede della Camera di Commercio, che mette a disposizione il servizio di segreteria. Su richiesta delle parti o degli arbitri, può in alternativa essere scelto un luogo diverso come, ad esempio, uno studio professionale.

Documenti associati
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Elenco Arbitri Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest
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Procedura e costi arbitrato non amministrato ad hoc
Aggiornato al 01/09/2023 - 10:45