Certificato di iscrizione al Registro Imprese

Il certificato è un documento in bollo, tranne per le esenzioni previste dalla legge, che attesta l'iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese ed il Repertorio economico amministrativo, ha valore legale ed ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Il bollo sul documento (euro 16 ogni 100 righe) è assolto in modo virtuale, non è necessario quindi presentarsi allo sportello con la marca da bollo.

I certificati non vengono rilasciati alle imprese che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale.

Tipologie di certificato disponibili

Iscrizione - è un certificato completo, contenente la descrizione aggiornata analitica dell’impresa.

Abbreviato - contiene soltanto i numeri di iscrizione, la denominazione, il codice fiscale, la forma giuridica, la sede, la data di costituzione, il capitale sociale.

Ordinario - contiene i dati identificativi dell'impresa (denominazione, sede, codice fiscale, numero d'iscrizione), le informazioni relative alle persone titolari di cariche o qualifiche (titolare di impresa, soci di società di persone, amministratori ecc.) nonché le notizie relative all'attività esercitata e alle unità locali.

Storico - oltre alle informazioni contenute nel certificato ordinario, evidenzia gli atti iscritti nel Registro delle imprese e le variazioni che da tali atti sono derivate. Inoltre riporta le modifiche storiche relative all'attività economica esercitata.

Deposito - evidenzia eventuali domande d'iscrizione nel Registro imprese indicando in modo generico il loro oggetto in attesa che sia completata l'istruttoria e che le notizie relative siano inserite nel Registro imprese.

Assetto proprietario - riguarda le società di capitali, fatta eccezione per le società quotate in borsa e per le società cooperative, e contiene la descrizione della suddivisione del capitale sociale, delle relative quote o azioni e dei loro possessori, nonché l’elenco dei trasferimenti intervenuti in un certo intervallo temporale.

Assetto proprietario storico - indica le informazioni relative ai soci delle società di capitali. In particolare per ciascuno di essi viene precisato il nome o la denominazione, il codice fiscale e il numero delle azioni o l'ammontare delle quote possedute. Vengono inoltre evidenziate le cessioni di quote di società a responsabilità limitata.

Non iscrizione - contiene l’attestazione che un’impresa non è iscritta al Registro Imprese della Toscana Nord-Ovest.

Poteri personali - contiene i dati del Certificato abbreviato con i poteri attribuiti ad  amministratori, procuratori e ad ogni altro soggetto a cui l’impresa ha conferito particolari poteri.

Con scelta - contiene solamente una parte dei dati contenuti in un certificato anagrafico, ovvero consente di escludere informazioni non essenziali (unità locali, direttori tecnici, ecc.).

Società controllata - riporta l’elenco delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento sull'impresa (in seguito all'esecuzione della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis c.c.).

Modello dichiarazione sostitutiva del certificato R.I. - riporta tutti i dati contenuti nel certificato d'iscrizione dell'impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In inglese - le informazioni relative all’impresa relative a dati identificativi (denominazione, sede, codice fiscale, eventuale codice LEI- Legal Entità Identifier), sistema di amministrazione ed informazioni patrimoniali e finanziarie, operazioni straordinarie, procedure concorsuali, scioglimento, titolari di cariche sedi secondarie ed unità locali, sono rilasciate in lingua inglese. Rappresenta un risparmio per le imprese, che non devono più avvalersi della traduzione giurata. L'utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero è inoltre esente dall’imposta di bollo.

Se si ha necessità del “certificato di vigenza” occorre richiedere espressamente un certificato attestante l’inesistenza di procedure concorsuali in essere, nonché la mancata iscrizione di procedure concorsuali in merito alla posizione.

Le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati con la dicitura antimafia
Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le SOA che devono effettuare controlli sulle imprese, dovranno acquisire la documentazione antimafia unicamente dalle Prefetture competenti, D.Lgs. n. 218/2012.

Aggiornato al 29/01/2024 - 13:16