Il Carnet ATA è il documento doganale che permette di esportare temporaneamente determinate merci (campioni commerciali, materiale professionale, materiale per fiere e mostre) verso Paesi non facenti parte della Comunità Europea ed aderenti alla Convenzione ATA o di farle transitare attraverso gli stessi senza dover pagare alcun dazio e e IVA alle frontiere.
Le merci coperte da Carnet devono essere reimportate nel paese di provenienza entro 12 mesi (periodo massimo di validità del Carnet) e comunque reimportate entro il termine eventualmente imposto dal paese straniero.
Il Carnet ATA rappresenta un'utile alternativa alla normale procedura doganale di esportazione ed importazione temporanea, semplificando le operazioni di sdoganamento ed esonerando il titolare dall'obbligo di depositare, presso la dogana del paese d'importazione temporanea, una cauzione o l'ammontare dei diritti doganali a garanzia della mancata riesportazione della merce, grazie agli enti garanti del sistema ATA per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets.
Per l’Italia l’ente garante è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio con sede a Roma.
Carnet A.T.A. base
- permette l'esecuzione di due soli viaggi all'estero;
- non consente l'integrazione di ulteriori fogli interni;
- si estingue una volta esaurite le operazioni ammesse con la dotazione prevista, indipendentemente dalla data di scadenza.
Carnet A.T.A. standard
- permette l'esecuzione fino a quattro viaggi (con dotazione analoga al formato in uso sino al 31/12/2014);
- consente l'integrazione di ulteriori fogli interni nell'arco di validità del carnet.
CPD China-Taiwan
valido per l'esportazione temporanea o transito di merci nel solo Taiwan (la Cina ha infatti aderito alla Convenzione A.T.A.).
Validità e Smarrimento
Il carnet ATA ha una validità massima di 12 mesi dal giorno del rilascio. In caso di smarrimento di un carnet ATA, il titolare dovrà presentare alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest la relativa denuncia di smarrimento, vistata dall'autorità di pubblica sicurezza. Il titolare del carnet è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del carnet smarrito o sottratto.
Tempi di rilascio
Una volta ricevuta l'approvazione da parte dell'ufficio sulla presentazione della lista merci è possibile presentare allo sportello la domanda e la lista merci firmate dal legale rappresentante dell'impresa. Il carnet sarà rilasciato 7 giorni dalla data di ricevimento della domanda e della lista merci.
Garanzie per il rilascio
Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie, per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell’insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell’anno solare alla stessa Ditta, o se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese camerale