L’attività di installazione di impianti, impiantistica, riguarda la realizzazione di impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all´applicazione del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, vi rientrano tutte le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti a fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; (così riformulata nel Decreto Ministeriale n. 192 del 29 settembre 2022)
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- impianti di protezione antincendio
La disciplina si applica agli impianti posti in servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Per verificare quali siano i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio delle attività è possibile consultare la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.
Aggiornato al 31/01/2024 - 09:33