Attività di Facchinaggio

Nell'attività di facchinaggio, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 221 del 30 giugno 2023, rientrano tutte le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

Nella fattispecie:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività sono esclusivamente quelle esercitate per conto terzi.

Per verificare quali siano i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio delle attività è possibile consultare la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.

Aggiornato al 31/01/2024 - 09:15