Nell'attività di facchinaggio, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 221 del 30 giugno 2023, rientrano tutte le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Nella fattispecie:
- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.
Le attività sono esclusivamente quelle esercitate per conto terzi.
Per verificare quali siano i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio delle attività è possibile consultare la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.
Aggiornato al 31/01/2024 - 09:15