Altre forme di tutela

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema. La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica(riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera).
Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

Il brevetto software è un brevetto applicato a una "invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore". Il diritto d'autore è lo strumento di tutela del brevetto software. Esso sorge per il solo fatto che l'opera è stata creata e/o pubblicata e protegge quindi un'opera dell'ingegno nella sua forma espressiva. Il suo deposito presso un ente preposto (ad esempio la SIAE) influenza solo il modo in cui il diritto d'autore può essere fatto valere, ma non la sostanza (legge n. 633/1941). Nel caso in cui il software, inteso come nuova soluzione tecnica, è in grado di risolvere in maniera inventiva (cioè in maniera non ovvia rispetto allo stato dell'Arte) un problema tecnico (Art. 52 della Convenzione di Monaco). Esempio: non è brevettabile un programma che elabora delle immagini. È invece brevettabile un nuovo algoritmo che elabora in maniera nuova e inventiva le immagini provenienti da un telescopio, aumentando la risoluzione e la qualità delle immagini del telescopio stesso.

Registro pubblico per il software

È un Registro pubblico istituito e affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 e in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della S.I.A.E.

La S.I.A.E. inserisce nel Registro i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, dopo l'apposizione di un numero progressivo e della data, gli esemplari dei programmi (con le indicazioni per identificarli), fornendo al richiedente un idoneo attestato di registrazione. 

La registrazione rende pubblica l'esistenza del software e la titolarità dei diritti sullo stesso programma ed evidenzia i possibili passaggi traslativi del programma stesso. Gli autori che sono indicati nel Registro sono reputati, fino a prova contraria, autori delle opere a loro attribuite.
Per tutte le informazioni, costi e modulistica visita il sito della SIAE
 

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Aggiornato al 01/02/2024 - 13:28