Il visto poteri di firma consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa.
Viene posto su dichiarazioni del legale rappresentante o di un procuratore su carta ufficiale dell’impresa, e riporta la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.
Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.
Le dogane di alcuni paesi esteri (in particolare extraeuropei) richiedono alle imprese esportatrici di presentare una serie di documenti vidimati: fatture, listini prezzi, dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, ecc..
La richiesta per la vidimazione di tali documenti può essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o l'unità locale.