Sovraindebitamento - Organismo di composizione della crisi

Troppi debiti? La via d’uscita c’è

Il debitore che si trova in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio prontamente liquidabile, con conseguente impossibilità di far fronte ai propri impegni, può avvalersi dei servizi l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) della Camera di commercio della Toscana NOrd-Ovest.

Presso la Camera di Commercio è istituito l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento - OCC iscritto al n. 62 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'Organismo è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi per attivare una procedura da composizione della crisi tra quelle previste dalla legge (D. Lgs. n. 14/2019), al fine di far fronte all’eccessiva esposizione debitoria con i propri creditori cercando di risolvere la crisi da sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione.

Cosa si intende per sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Cosa fa l'Organismo della crisi

L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista, "Gestore della crisi", che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei propri debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

L’OCC non eroga finanziamenti.

Chi può accedere al servizio

Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:

  • il consumatore
  • il professionista, artistaaltri lavoratori autonomi
  • l’Imprenditore minore, ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 ovvero chi presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
    • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
    • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
    • un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  • l’imprenditore agricolo
  • le start-up innovative di cui al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Quali sono le procedure attivabili

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore: usufruibile solo per il consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • concordato minore: usufruibile solo per l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start up, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di concordato minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 
  • liquidazione controllata dei beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • esdebitazione del debitore incapiente: usufruibile solo per una volta nella vita da una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
  • procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Obiettivo della procedura OCC

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Referente dell’Organismo: Dott.ssa Marzia Guardati

Documenti associati
Nome Documento
Regolamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest

approvato con Delibera di Giunta n. 51 del 3/11/2022

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OCC - Criteri per la determinazione dei compensi
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Elenco gestori crisi da sovraindebitamento Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest

Elenco Gestori della Crisi aggiornato al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 6 c.3 D.M. 202/2014

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Per Info
Informazione sulle tre distinte tipologie di procedure previste dalla normativa
Per l'avvio di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessario compilare ed inviare all’Organismo un’apposita istanza
Aggiornato al 04/03/2024 - 18:11