Mediazione: quando è obbligatoria

Dal punto di vista dei rapporti con il processo, la legge distingue tra due tipi di mediazione:

  • obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
  • facoltativa, cioè scelta dalle parti.

Mediazione volontaria e obbligatoria

La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare preventivamente la mediazione, con l’assistenza di un avvocato.

Mediazione facoltativa o volontaria

Riguarda le controversie relative a materie diverse da quelle obbligatorie, a condizione che abbiano comunque ad oggetto diritti disponibili. In questo caso sono le parti che volontariamente decidono di tentare la mediazione e possono scegliere di farsi assistere da un qualunque professionista di loro fiducia oppure di partecipare da sole.

Aggiornato al 29/08/2023 - 16:50