Dal punto di vista dei rapporti con il processo, la legge distingue tra due tipi di mediazione:
- obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
- facoltativa, cioè scelta dalle parti.
Mediazione volontaria e obbligatoria
La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare preventivamente la mediazione, con l’assistenza di un avvocato.
Mediazione facoltativa o volontaria
Riguarda le controversie relative a materie diverse da quelle obbligatorie, a condizione che abbiano comunque ad oggetto diritti disponibili. In questo caso sono le parti che volontariamente decidono di tentare la mediazione e possono scegliere di farsi assistere da un qualunque professionista di loro fiducia oppure di partecipare da sole.
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Aggiornato al 29/08/2023 - 16:50