La conciliazione (ai sensi del d.lgs. n.130 del 2015 - Codice del Consumo) per i clienti finali di energia elettrica e gas (per il momento non è ancora operativa la procedura per il settore idrico), è una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice allo scopo di risolvere quelle controversie con operatori e gestori che non è stato possibile risolvere a seguito di un reclamo.
In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio di Conciliazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è stata infatti introdotta la possibilità di attivare questa procedura anche presso le Camere di Commercio, che hanno aderito ad un'apposita Convezione.
La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest offre a consumatori e imprese la possibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, che assolve la condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, presso le proprie sedi mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato che aiuta le parti a trovare un accordo. In concreto:
- le parti potranno partecipare alla procedura senza l'assistenza dell'avvocato.
- l'eventuale proposta di accordo è formulata dal conciliatore esclusivamente su richiesta congiunta delle parti.
- il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo così come disciplinato nel Testo Integrato di Conciliazione (TICO) approvato dall'Autorità con deliberazione n. 209/2016/E/com.
Alle controversie gestite presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest si applicano le specifiche tariffe prestabilite dalla Convenzione tra l'Autorità ed Unioncamere Tali indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Spese di avvio:
- euro 36,60 (30 + IVA 22%) per le liti di valore non superiore a euro 50.000
- euro 73,20 (60 + IVA 22%) per le liti di valore superiore a euro 50.000
Il pagamento delle spese di avvio è dovuto dalla parte istante contestualmente al deposito della domanda e da ciascuna parte invitata nel caso di adesione al procedimento.
Spese di conciliazione:
- euro 48,80 (40 € + IVA 22%) per le liti di valore non superiore a euro 50.000
- euro 122 (100 + IVA 22%) per le liti di valore superiore a euro 50.000
Il pagamento delle spese di conciliazione è dovuto nel caso in cui, al termine del primo incontro, le parti decidano di comune accordo di procedere con lo svolgimento della procedura.
Quali sono i requisiti per l'attivazione
La procedura di conciliazione può essere attivata solo dopo aver presentato reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente, oppure decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo e, comunque, non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso.
Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia, sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione.
Come si attiva la procedura
Per attivare la procedura di conciliazione è necessario seguire tre semplici passi
- compilare il modello di domanda di mediazione e conciliazione
- pagare le spese di avvio
- trasmettere il modello di domanda all'Organismo di mediazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, allegando copia del documento di riconoscimento dell'attivante, ricevuta delle spese di avvio ed eventuale documentazione relativa alla controversia (reclami, corrispondenza, fatture contestate, ecc.)
L'incontro di conciliazione viene fissato dalla Segreteria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la procedura dovrà concludersi entro 90 giorni.
I pagamenti devono avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma collegata a PagoPA denominata SIPA, per la fase di avvio inserendo nella causale "Servizio di conciliazione avvio/adesione conciliazione oppure spese di conciliazione + Nominativo dell'istante + sede dell’organismo".
Qualora l’utente fosse in difficoltà con il pagamento online in quanto privo di carta di credito/debito o degli altri mezzi di pagamento ivi previsti, può comunicare al personale dell’ufficio i seguenti dati:
- Nome-cognome o denominazione dell’impresa
- Codice Fiscale o Partita Iva
- Indirizzo della residenza o sede legale
- Indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere l’avviso di pagamento
- Valore della controversia
- Riferimento al numero della mediazione (se non ancora presentata, indicare la parte istante e chiamata).
L’Ufficio provvederà ad emettere apposito avviso di pagamento che, se stampato, potrà consentire all’utente l’assolvimento presso tabaccherie, lottomatica e uffici postali, oppure tramite homebanking.
Fatturazione per servizi di mediazione
L'ufficio provvederà ad emettere regolare fattura che sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
La legge di Bilancio 2018 L.205/2017, ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA e di privati consumatori residenti in Italia. Al fine di adempiere al suddetto obbligo, la Camera di commercio procederà all’emissione ed invio della fattura in formato elettronico XML attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia Entrate (SDI) e sarà l’unica valida per la registrazione ai fini fiscali.
In caso di mancata comunicazione dei dati nell’apposita modulistica di avvio/adesione della procedura, i documenti fiscali verranno emessi con codice generico "0000000" e saranno disponibili nell'area riservata della parte interessata all’interno del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Nome | Documento |
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Convenzione ARERA-Unioncamere |
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Conciliazione - presentazione domanda Domanda di conciliazione |
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Conciliazione - domanda di adesione Domanda di adesione alla conciliazione |
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