Per avviare una mediazione presso l'organismo di Mediazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest è necessario depositare una domanda di avvio ed è possibile farlo in due modi:
- compilare con attenzione, in tutte le parti, il modulo di domanda allegato alla pagina e trasmetterlo alla PEC della camera cameradicommercio@pec.tno.camcom.it
- avviare una procedura online attraverso il portale Conciliacamera.it, il cui riferimento è a lato della pagina
Successivamente la segreteria del Servizio provvede all'istruttoria e, in caso positivo, invita a procedere al pagamento delle spese di avvio. Contestualmente la segreteria dell'Organismo di mediazione provvede alla nomina del mediatore attingendo dall'apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio. Il mediatore, se le parti sono d'accordo, può essere affiancato da un consulente tecnico iscritto nell'albo dei consulenti del Tribunale e pagato dalle parti secondo le tariffe professionali. Il consulente coadiuva il mediatore nella ricerca di accordi tra le parti e può svolgere sopralluoghi e perizie tecniche sui beni oggetto della mediazione.
Sarà cura del Servizio invitare le parti al primo incontro di mediazione. Il primo incontro di mediazione si svolge entro 40 giorni dal deposito della domanda, al termine del quale le parti devono manifestare la propria volontà a dar seguito alla mediazione o concludere il tentativo.
Qualora le parti decidano di proseguire saranno fissati uno o più incontri di diversa durata a seconda delle necessità e previa disponibilità di tutti.
Solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro ovvero nella medesima sessione dovranno essere versate le indennità di adesione alla mediazione previste dal tariffario in base al valore della controversia.
Nelle mediazioni “obbligatorie” le parti devono necessariamente farsi assistere da un avvocato; nelle mediazioni volontarie, invece, le parti possono scegliere se farsi assistere da un professionista di loro fiducia oppure partecipare da sole.
Come si conclude la mediazione
Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata comparizione, qualora la parte invitata decida di non presentarsi nemmeno al primo incontro.
In caso di esito positivo, la procedura si concluderà con la sottoscrizione di un accordo tra le parti. Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati oppure omologato dal Presidente del Tribunale, ha la forza di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.
Quando l’accordo non è raggiunto - se le parti gliene fanno concorde richiesta - il mediatore formula una proposta di conciliazione. Se le parti non aderiscono alla proposta, il mediatore dà atto delle rispettive posizioni in un apposito verbale di fallita conciliazione.
Patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale
La parte che intende avvalersi del gratuito patrocinio dovrà preventivamente attivarsi presso l'Ordine degli Avvocati per ottenere l'ammissione anticipata dello stesso, allegandola all'istanza di mediazione, così come disciplinato dall’art. 15 bis e seguenti del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28.
Per informazioni
Organismo di Mediazione “ADR CAM TNO” iscritto al n. 15 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Nome | Documento |
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Tariffario Servizio di mediazione |
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Mediazione in modalità telematica - delega alla rappresentanza e alla firma |
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Mediazione - scheda di valutazione |
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