Il regolamento, approvato con D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 disciplina il procedimento di cancellazione dal Registro Imprese delle imprese individuali e delle società di
persone non più operative.
In particolare, per le imprese individuali, il procedimento viene avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
- decesso dell'imprenditore
- irreperibilità dell'imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata
La Camera di commercio Toscana Nord Ovest ha adottato il disciplinare per la cancellazione massiva d'ufficio di imprese individuali con partita iva cessata (art. 2, comma 1, lett. C) del D.P.R. n. 247/2004) disponibile allegato alla pagina.
Fasi operative del procedimento
Il procedimento viene avviato con determinazione del Conservatore pubblicata nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con assegnazione di un termine di 45 giorni, corrente dalla pubblicazione nell’Albo camerale online, per consentire al titolare di chiedere l'interruzione del procedimento.
L’ufficio annota l’avvio del procedimento sulla visura dell’impresa ed inoltre comunica l'avvio del procedimento presso il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, purché valido e attivo, mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e comunicazione alle associazioni di categoria e agli ordini professionali interessati.
Decorso il termine assegnato, è adottata determinazione del Conservatore con cui è disposta la cancellazione d’ufficio delle imprese individuali non risulti pervenuta alcuna richiesta di interruzione del procedimento o non siano comunque emersi dall'istruttoria elementi che ne impediscono la cancellazione.
La determinazione di cancellazione è pubblicata nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con indicazione che contro il provvedimento di cancellazione può essere presentato ricorso al Giudice del registro presso il Tribunale di Lucca entro 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’atto di cancellazione nell’Albo camerale online.
La determinazione di cancellazione è altresì comunicata anche presso il domicilio digitale dell’imprenditore iscritto nel registro delle imprese, purché valido e attivo. Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione nell’Albo online, l’ufficio, verificata l'assenza di comunicazioni all’indirizzo PEC della Camera di Commercio con cui l’impresa comunica l’eventuale presentazione di ricorso, provvede all’iscrizione informatica della cancellazione nel registro delle imprese.
Procedure anno 2024
Con Determinazione del Conservatore n. 78 del 16/12/2024 è stato adottato il provvedimento di cancellazione delle imprese non più operative ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247.
Le imprese interessate possono presentare ricorso al Giudice del registro presso il Tribunale di Lucca entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nell’Albo camerale on line e inviare una copia del ricorso presentato alla cancelleria alla PEC cameradicommercio@pec.tno.camcom.it della Camera di commercio.
In assenza di ricorso il provvedimento di cancellazione sarà iscritto nel Registro delle imprese.
Nome | Documento |
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Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di imprese individuali con partita iva cessata (art. 2, comma 1, lett. C) del D.P.R. n. 247/2004) Approvato con Determina del Conservatore n. 7 del 5/3/2024 |
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